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Nuova legge elettorale, cosa cambia davvero e perché il premio divide il parlamento

La riforma cancella gran parte dei collegi uninominali, introduce un premio al 42 per cento e mantiene le liste bloccate: governabilità e rappresentanza tornano in conflitto.

La riforma elettorale approvata dalla Camera modifica profondamente il modo in cui i voti vengono trasformati in seggi, ma non garantisce automaticamente un governo stabile in ogni scenario. Il nuovo sistema diventerebbe prevalentemente proporzionale, con un premio di 70 deputati e 35 senatori assegnato alla stessa lista o coalizione che arrivi prima e raggiunga almeno il 42 per cento in entrambe le Camere. Il premio è consistente, perché consente a una minoranza di voti di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera. Tuttavia, il suo effetto reale è inferiore ai 70 e 35 seggi formalmente indicati e, soprattutto al Senato, la maggioranza potrebbe non essere assicurata. La durata del governo Meloni dimostra inoltre che il Rosatellum non produce necessariamente instabilità: la ragione della riforma è quindi anche politica, legata alla volontà di rendere più prevedibile il risultato delle prossime elezioni e meno decisivi i collegi territoriali.

Il voto della Camera non conclude l’iter

La Camera ha approvato il provvedimento con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astensioni, attraverso uno scrutinio segreto. Il testo deve ora essere esaminato dal Senato e, qualora Palazzo Madama introducesse modifiche, dovrebbe tornare nuovamente a Montecitorio. Non si può quindi ancora parlare di una legge definitivamente in vigore, ma di una riforma approvata in prima lettura.

Questa precisazione è importante perché alcuni aspetti potrebbero ancora cambiare. L’impianto politico, però, appare ormai definito: superamento della componente maggioritaria del Rosatellum, sistema proporzionale con premio, liste senza preferenze e indicazione preventiva del candidato alla Presidenza del Consiglio.

Dal Rosatellum a un proporzionale corretto

La legge attualmente in vigore è un sistema misto. Circa il 37 per cento dei parlamentari viene eletto nei collegi uninominali, dove vince il candidato che ottiene anche un solo voto in più degli avversari. Gli altri seggi sono distribuiti con metodo proporzionale tra le liste che superano le soglie previste.

Il nuovo testo elimina la componente uninominale nella maggior parte del territorio nazionale e trasferisce i relativi seggi nei collegi plurinominali. Il voto verrebbe quindi ripartito proporzionalmente, salvo l’eventuale attribuzione del premio di maggioranza. La trasformazione non è secondaria: con il Rosatellum contano molto gli accordi territoriali e la capacità di presentare un candidato comune; con la riforma diventerebbe decisiva soprattutto la percentuale nazionale della coalizione.

Elemento Rosatellum vigente Riforma approvata dalla Camera
Formula principale Sistema misto, proporzionale e uninominale Sistema proporzionale con eventuale premio
Collegi uninominali Circa il 37 per cento dei seggi Soppressi nel territorio ordinario, con discipline speciali residue
Premio di maggioranza Non previsto espressamente 70 seggi alla Camera e 35 al Senato
Soglia per il premio Nessuna Almeno il 42 per cento in entrambe le Camere
Tetto massimo Non esiste un tetto nazionale equivalente 220 deputati e 113 senatori nel perimetro previsto
Preferenze Non previste nella quota proporzionale Non previste dopo la bocciatura dell’emendamento
Candidato premier Nessuna investitura comune vincolante Nominativo indicato nel programma elettorale

Come scatta realmente il premio del 42 per cento

Il premio non viene assegnato semplicemente alla coalizione che arriva prima. Per ottenerlo devono verificarsi contemporaneamente diverse condizioni:

  • la lista o coalizione deve essere la più votata alla Camera;
  • deve ottenere almeno il 42 per cento dei voti validi;
  • la stessa lista o coalizione deve arrivare prima anche al Senato;
  • deve raggiungere il 42 per cento anche nell’elezione del Senato;
  • il risultato complessivo non può superare il tetto di 220 deputati e 113 senatori, secondo le modalità e le eccezioni territoriali previste dal testo.

Se manca anche soltanto uno di questi requisiti, il premio non viene attribuito. Lo stesso accade se una coalizione arriva prima alla Camera e un’altra prevale al Senato. In quel caso, tutti i seggi interessati sono distribuiti secondo il metodo proporzionale. Il ballottaggio, contemplato nelle prime ipotesi di riforma, è stato eliminato.

Il sistema ha quindi due volti molto diversi. Sopra il 42 per cento può produrre una maggioranza parlamentare autonoma; sotto quella soglia torna a essere un proporzionale che potrebbe richiedere accordi tra partiti dopo il voto. Affermare che la riforma garantirebbe sempre stabilità è perciò inesatto: la garantirebbe soltanto quando la stessa coalizione raggiungesse la soglia in entrambi i rami del Parlamento.

Settanta seggi formali, ma circa quarantuno di vantaggio effettivo

Uno degli aspetti più fraintesi riguarda la dimensione del premio. Dire che alla coalizione vincente vengono “regalati” 70 seggi in più rispetto a un proporzionale integrale non descrive correttamente il meccanismo.

Alla Camera, nel calcolo illustrato dalla documentazione parlamentare, il premio viene ricavato all’interno del numero complessivo dei seggi. Se la coalizione vincente ottiene esattamente il 42 per cento, conquista circa 132 seggi nella quota proporzionale, ai quali si aggiungono i 70 del premio. Il risultato è di circa 202 deputati, appena sopra la maggioranza assoluta di 201.

Con un proporzionale senza premio, il 42 per cento dei 384 seggi considerati dal calcolo corrisponderebbe invece a circa 161 parlamentari. Il beneficio effettivo è quindi di circa 41 seggi, non di 70. I restanti 29 rappresentano seggi che la coalizione avrebbe ottenuto comunque in base ai propri voti.

La differenza diminuisce progressivamente con l’aumento dei consensi. A una coalizione vicina al 50 per cento il premio effettivo sarebbe più contenuto, perché una parte sempre maggiore dei 70 seggi corrisponderebbe alla rappresentanza già maturata proporzionalmente. Il meccanismo è dunque formalmente fisso ma sostanzialmente decrescente.

Al Senato la maggioranza non è nemmeno certa

Il caso del Senato è ancora più significativo. Il 42 per cento dei 154 seggi distribuiti proporzionalmente equivale a circa 65 senatori. Sommando i 35 seggi del premio si arriva a circa 100 eletti, mentre la maggioranza assoluta dei 200 senatori elettivi è fissata a 101.

La coalizione potrebbe superare quella soglia grazie ai seggi conquistati nella circoscrizione Estero, in Valle d’Aosta o in Trentino-Alto Adige, oppure attraverso gli effetti delle soglie e degli arrotondamenti regionali. Ma non esiste una certezza aritmetica paragonabile a quella della Camera. La documentazione parlamentare evidenzia infatti che la capacità del premio di produrre una maggioranza assoluta è al Senato meno sicura, anche perché la Costituzione impone che la sua elezione avvenga su base regionale.

Questo elemento indebolisce uno degli argomenti principali utilizzati a favore della riforma. Se l’obiettivo dichiarato è assicurare una maggioranza omogenea nei due rami del Parlamento, il testo riduce il rischio ma non lo elimina completamente.

Il premio di maggioranza è esagerato

La risposta dipende dal termine di paragone. Rispetto a un proporzionale puro, il premio è certamente rilevante: una coalizione con il 42 per cento dei voti validi può ottenere poco più del 50 per cento dei deputati e governare senza bisogno di alleati esterni. Il voto espresso per la coalizione vincente produce quindi più seggi rispetto al voto destinato alle opposizioni.

Esiste inoltre un forte effetto di discontinuità. Una coalizione al 41,9 per cento non riceverebbe alcun premio; una coalizione al 42 per cento potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Uno scarto minimo di voti può dunque determinare una differenza molto ampia nella composizione del Parlamento.

Il premio, però, non appare senza limiti. Il tetto di 220 deputati corrisponde al 55 per cento dell’intera Camera, mentre quello di 113 senatori equivale al 56,5 per cento dei senatori elettivi. Non si tratta quindi di una maggioranza qualificata in grado, da sola, di modificare la Costituzione senza passare da un eventuale referendum confermativo.

Il giudizio più corretto è che si tratti di un premio forte ma non eccezionale nella storia elettorale italiana. È meno estremo di quello previsto dal Porcellum, che attribuiva il 55 per cento dei seggi senza imporre una soglia minima di voti. È inoltre costruito intorno a una percentuale superiore al 40 per cento previsto dall’Italicum per il premio al primo turno.

Il Rosatellum nel 2022 fu più distorsivo del nuovo tetto

Per valutare il premio bisogna ricordare che anche i collegi uninominali producono una forte alterazione del rapporto tra voti e seggi, pur senza chiamarla formalmente “premio di maggioranza”.

Alle elezioni del 2022 il centrodestra ottenne circa il 44 per cento dei voti e conquistò 237 deputati su 400, pari al 59,3 per cento della Camera, oltre a 115 senatori su 200. Il risultato fu determinato soprattutto dalla vittoria in 121 collegi maggioritari alla Camera, favorita dalla compattezza della coalizione e dalla divisione delle opposizioni.

Il nuovo tetto di 220 deputati sarebbe quindi inferiore ai 237 conquistati con il Rosatellum. Questo significa che la nuova riforma non è automaticamente più maggioritaria della legge attuale. In alcune condizioni il Rosatellum può amplificare i voti in misura persino maggiore, soprattutto quando una coalizione si presenta unita e gli avversari competono separatamente nei collegi.

La differenza fondamentale riguarda la prevedibilità. Con la legge vigente il vantaggio dipende dalla distribuzione territoriale del consenso, dalla qualità dei candidati e dagli accordi nei singoli collegi. Con la riforma il risultato dipenderebbe soprattutto da una soglia nazionale prestabilita. Il premio diventerebbe più trasparente, ma anche più meccanico.

I dubbi costituzionali e i precedenti della Consulta

Definire il nuovo sistema certamente incostituzionale sarebbe improprio. La Corte costituzionale non vieta in assoluto i premi di maggioranza. Ha riconosciuto che il legislatore può perseguire l’obiettivo della stabilità, purché non produca una sovrarappresentazione manifestamente sproporzionata.

Nel 2014 venne dichiarato illegittimo il premio del Porcellum perché poteva assegnare la maggioranza assoluta dei seggi a una lista o coalizione con una percentuale anche molto bassa, non essendo prevista alcuna soglia minima. Nel 2017, esaminando l’Italicum, la Corte non bocciò invece il premio attribuito al primo turno a chi avesse raggiunto il 40 per cento. Venne eliminato soprattutto il ballottaggio privo di un adeguato requisito di accesso.

La soglia del 42 per cento, l’abolizione del secondo turno e il tetto massimo dei seggi sembrano quindi costruiti anche per collocare la riforma entro i confini delineati dalla giurisprudenza costituzionale. Questo non esclude nuovi ricorsi: la Corte dovrebbe valutare l’effetto complessivo prodotto da premio, soglie di sbarramento, liste bloccate e regole territoriali.

Anche sulle liste senza preferenze occorre evitare semplificazioni. La Corte non ha dichiarato illegittima qualsiasi lista bloccata, ma ha censurato quelle eccessivamente lunghe e tali da impedire agli elettori di conoscere concretamente i candidati destinati all’elezione. La compatibilità costituzionale dipenderebbe quindi anche dalla dimensione dei collegi e dalla concreta riconoscibilità dei nomi.

Il candidato premier non viene eletto direttamente

Il testo obbliga le liste e le coalizioni a indicare nel programma elettorale il nominativo della persona che intendono proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio. Le forze appartenenti alla stessa coalizione devono indicare lo stesso nome.

Questa previsione ha un evidente valore politico: lega il voto alla figura del candidato premier e rafforza l’idea che gli elettori scelgano contemporaneamente maggioranza e capo del governo. Ma non modifica formalmente la Costituzione. Il Presidente della Repubblica continua a conferire l’incarico e il governo deve comunque ottenere la fiducia della Camera e del Senato.

Non si tratta quindi di un’elezione diretta del premier. Il nome indicato rappresenta una proposta politica preventiva, non un mandato giuridicamente vincolante per il Quirinale. Parlare di “premierato nascosto” descrive una possibile conseguenza politica, ma non la natura formale della disposizione.

Il vero punto debole sono le liste bloccate

La questione più problematica per il rapporto tra cittadini e Parlamento potrebbe non essere il premio, ma la selezione dei candidati. Un emendamento che avrebbe introdotto capilista bloccati e fino a tre preferenze è stato respinto per un solo voto, con 188 contrari e 187 favorevoli. Il testo approvato mantiene quindi le liste senza preferenze.

L’elettore può scegliere il partito o la coalizione, ma non modificare l’ordine con cui i candidati sono stati collocati. La possibilità concreta di essere eletti dipende così in larga misura dalle decisioni delle segreterie politiche.

Questo aspetto acquista ancora più peso in un sistema interamente proporzionale. Con i collegi uninominali, almeno una parte dei parlamentari è associata a un territorio e a una candidatura individuale chiaramente riconoscibile. Con le liste bloccate, invece, il rappresentante rischia di dipendere più dal vertice che lo ha collocato in posizione eleggibile che dagli elettori del collegio.

Il risultato è un rafforzamento del controllo dei leader sulla futura maggioranza parlamentare. Per la stabilità interna dei governi può essere un vantaggio; per l’autonomia degli eletti e la capacità di scelta dei cittadini rappresenta invece una perdita.

Il premio può incidere anche sul Quirinale

Una delle critiche rivolte alla riforma riguarda il possibile controllo degli organi di garanzia. La questione esiste, ma va trattata senza automatismi.

Al tetto massimo, la coalizione vincente potrebbe disporre di 220 deputati e 113 senatori, per un totale di 333 parlamentari elettivi, ai quali potrebbero aggiungersi alcuni seggi della circoscrizione Estero e i delegati regionali politicamente vicini. Una consistenza di questo tipo potrebbe risultare decisiva nell’elezione del Presidente della Repubblica dopo i primi tre scrutini, quando non è più richiesta la maggioranza dei due terzi.

Questo non significa però che una coalizione con il 42 per cento avrebbe automaticamente il controllo del Quirinale. Alla soglia minima, la proiezione è di circa 202 deputati e, in uno scenario teorico, circa 100 senatori prima degli ulteriori seggi territoriali. La distanza rispetto al tetto massimo è notevole.

È quindi inesatto sostenere che il solo raggiungimento del 42 per cento permetterebbe necessariamente di eleggere da soli il Capo dello Stato. È invece corretto osservare che una coalizione portata vicino al massimale avrebbe un’influenza molto forte sulle istituzioni di garanzia, soprattutto in assenza di un accordo con le opposizioni.

Perché cambiare la legge se il governo è stabile

L’obiezione è fondata. Il governo guidato da Giorgia Meloni è in carica dall’ottobre 2022 e, al momento dell’approvazione della riforma alla Camera, dura da quasi tre anni e nove mesi. Non sono ancora quattro anni pieni, ma si tratta comunque di una durata considerevole per la storia repubblicana recente.

La stabilità dell’esecutivo dimostra che il Rosatellum non impedisce la formazione di maggioranze solide. Nel 2022 ha anzi prodotto un vantaggio parlamentare molto ampio per il centrodestra. La tenuta del governo è stata favorita da tre elementi:

  • una coalizione costruita prima delle elezioni;
  • la netta vittoria nei collegi uninominali;
  • la disciplina parlamentare e l’assenza di rotture definitive tra i partiti alleati.

La legge elettorale non è quindi l’unica spiegazione della stabilità. Contano la coesione politica, i rapporti di forza tra i partiti, la leadership, la gestione dei conflitti interni e la convenienza degli alleati a mantenere in vita l’esecutivo.

La durata del governo indebolisce soprattutto la tesi secondo cui la riforma sarebbe necessaria per risolvere un’emergenza istituzionale già evidente. Non c’è oggi una crisi provocata dal sistema elettorale vigente. Esiste piuttosto la volontà di prevenire un risultato incerto alle prossime elezioni.

Le ragioni dichiarate e la convenienza politica

I sostenitori della riforma indicano tre obiettivi principali: rendere immediatamente riconoscibile il vincitore, favorire maggioranze omogenee tra Camera e Senato e ridurre il rischio di governi formati attraverso accordi successivi al voto.

Sono finalità legittime, ma non spiegano interamente la tempistica. Il centrodestra del 2022 beneficiò enormemente dei collegi uninominali perché si presentò unito contro opposizioni divise. In uno scenario futuro, con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e altre forze capaci di coordinarsi meglio, lo stesso meccanismo potrebbe produrre l’effetto opposto, soprattutto nei territori dove il centrosinistra o il Movimento hanno un radicamento competitivo.

L’abolizione dei collegi riduce questa incertezza. La partita si sposta sul risultato nazionale: chi supera il 42 per cento conosce in anticipo l’ordine di grandezza del vantaggio parlamentare. In questo senso, la riforma rende il risultato più controllabile e meno dipendente dalla geografia elettorale.

Esiste inoltre una nuova competizione sul versante destro dello schieramento politico. La presenza di forze esterne o potenzialmente concorrenti può sottrarre voti alla coalizione oppure obbligarla a nuovi accordi. Le simulazioni elettorali citate nel dibattito mostrano che l’esito potrebbe dipendere dalla collocazione delle nuove liste e dalla capacità dei due blocchi principali di restare uniti. ì

Questo non prova che la legge sia stata scritta per garantire la vittoria dell’attuale maggioranza. Qualsiasi coalizione capace di raggiungere la soglia potrebbe beneficiarne. Dimostra però che la riforma risponde anche a una valutazione strategica sul voto del 2027, non soltanto a una teoria generale sulla stabilità dei governi.

Una legge con due risultati opposti

Il principale paradosso del nuovo sistema è che può comportarsi in modo maggioritario oppure proporzionale a seconda di pochi decimali.

Con una coalizione al 42 per cento, la Camera avrebbe una maggioranza tendenzialmente definita. Con la coalizione più votata al 41,9 per cento, il premio scomparirebbe e potrebbe aprirsi una fase di trattative tra forze che durante la campagna elettorale si erano presentate come alternative.

La riforma non elimina quindi la possibilità di governi nati dopo il voto. La concentra sotto una soglia. Sopra il 42 per cento prevale la logica dell’investitura; sotto il 42 prevale la logica parlamentare e proporzionale.

È possibile che proprio questa flessibilità rappresenti uno degli obiettivi politici non dichiarati: cercare una maggioranza certa quando esiste un blocco sufficientemente forte, senza imporre un ballottaggio quando nessuno riesce a raggiungerla. Ma è difficile presentare un simile impianto come una garanzia universale di governabilità.

Il voto fuori sede è una delle novità meno controverse

Nel corso dell’esame è stato approvato con un consenso molto più ampio anche il principio del voto per alcune categorie di cittadini temporaneamente lontani dal comune di residenza per ragioni di studio, lavoro o cure mediche.

È una modifica di natura diversa rispetto al premio di maggioranza: non interviene sul rapporto tra le forze politiche, ma cerca di rimuovere un ostacolo pratico alla partecipazione. La disciplina dovrà essere accompagnata da procedure di registrazione, controlli e organizzazione dei seggi nel luogo di domicilio temporaneo.

In un Paese nel quale studenti e lavoratori devono spesso affrontare viaggi costosi per votare, questa parte della riforma risponde a un problema concreto e può contribuire a ridurre l’astensione involontaria.

Cosa cambia davvero

La nuova legge cambierebbe soprattutto il tipo di competizione. Con il Rosatellum i partiti devono costruire coalizioni capaci di vincere nei singoli collegi; con la riforma devono costruire coalizioni capaci di superare una soglia nazionale del 42 per cento.

Il premio è rilevante perché può trasformare una maggioranza relativa di voti in una maggioranza assoluta alla Camera. Ma definirlo semplicemente come un regalo di 70 deputati e 35 senatori è impreciso: alla soglia minima il vantaggio effettivo rispetto a un proporzionale integrale sarebbe di circa 41 deputati e 21 senatori, con la possibilità che al Senato non basti neppure per raggiungere autonomamente quota 101.

Non è neanche corretto sostenere che la riforma produrrebbe necessariamente una distorsione superiore a quella della legge vigente. Il risultato del 2022 dimostra che i collegi uninominali possono trasformare il 44 per cento dei voti in quasi il 60 per cento dei seggi alla Camera, superando persino il nuovo tetto massimo.

Il punto più delicato riguarda la combinazione tra premio, liste bloccate e indicazione del premier. Il vincitore riceve una maggioranza rafforzata, mentre i parlamentari vengono selezionati in larga parte dai vertici dei partiti e il voto viene politicamente associato a un candidato alla guida del governo. Il sistema resta formalmente parlamentare, ma diventa più centrato sui leader.

La stabilità quasi quadriennale dell’attuale esecutivo conferma infine che una nuova legge non è resa indispensabile dal fallimento del Rosatellum. È una scelta politica: sostituire l’incertezza dei collegi con la certezza condizionata di un premio nazionale. La riforma può rendere il risultato più leggibile quando qualcuno raggiunge il 42 per cento, ma non risolve il problema quando nessuno supera la soglia.

Il premio non è abnorme se confrontato con altri sistemi italiani e con il risultato prodotto dal Rosatellum nel 2022, ma resta abbastanza forte da consentire a una minoranza di elettori di governare da sola. La vera criticità democratica non risiede soltanto nella quantità dei seggi assegnati: riguarda anche la riduzione della scelta sui candidati e il fatto che le regole vengano modificate dalla maggioranza a ridosso della successiva competizione elettorale. Una legge destinata a disciplinare il voto di tutti avrebbe maggiore legittimità se fosse sostenuta da un accordo più ampio di quello necessario per approvarla.

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