Nuovo regolamento Ue sui rimpatri, cosa cambia per migranti e Stati membri

Il Parlamento europeo ha approvato una delle misure più discusse del nuovo Patto migrazione e asilo: procedure più rapide, maggiori obblighi di cooperazione e la possibilità di trasferimenti verso centri di rimpatrio in Paesi terzi.

L’Unione europea compie un nuovo passo nella gestione dell’immigrazione irregolare. Con il voto favorevole del Parlamento europeo, il regolamento sui rimpatri entra nella fase finale dell’iter legislativo e introduce una serie di strumenti destinati ad accelerare il ritorno dei cittadini di Paesi terzi privi del diritto di soggiorno. Tra le novità più rilevanti figurano procedure uniformi a livello europeo, tempi più rapidi per l’esecuzione dei rimpatri, misure di controllo più incisive e la possibilità di utilizzare centri di rimpatrio situati in Paesi terzi.

Il via libera del Parlamento europeo

Il regolamento è stato approvato dall’Aula di Strasburgo con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni. Si tratta di uno dei tasselli fondamentali del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026. Dopo il voto parlamentare resta ora il passaggio formale al Consiglio dell’Unione europea e la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue. Alcune disposizioni entreranno in vigore immediatamente, mentre altre saranno applicate dopo un periodo di transizione di dodici mesi.

L’obiettivo dichiarato delle istituzioni europee è quello di aumentare l’efficacia dei rimpatri. Attualmente, infatti, solo una parte delle persone che ricevono un ordine di espulsione lascia effettivamente il territorio europeo. Le nuove regole puntano a ridurre questa distanza tra decisioni adottate e rimpatri eseguiti.

Una procedura unica per tutta l’Unione europea

Uno degli aspetti più significativi del nuovo regolamento è la creazione di un sistema europeo più uniforme. Finora ogni Stato membro applicava procedure differenti, con conseguenti difficoltà operative e disparità tra i vari Paesi.

La nuova normativa introduce un quadro comune che consente una maggiore cooperazione tra le amministrazioni nazionali e favorisce il riconoscimento delle decisioni adottate da altri Stati membri. In questo modo si punta a contrastare i cosiddetti movimenti secondari, ovvero gli spostamenti di migranti irregolari da un Paese europeo all’altro nel tentativo di evitare l’esecuzione del rimpatrio.

L’obbligo di lasciare il territorio dell’Ue

Secondo le nuove disposizioni, una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro comporta automaticamente l’obbligo per il cittadino straniero interessato di lasciare il territorio nazionale immediatamente oppure entro il termine fissato dalle autorità competenti.

Il regolamento introduce inoltre un principio di cooperazione obbligatoria. Le persone destinatarie di un provvedimento di rimpatrio dovranno collaborare con le autorità durante tutte le fasi della procedura, dalla verifica dell’identità fino all’organizzazione del viaggio di ritorno.

Trattenimento più lungo e nuove misure di controllo

Tra le novità più discusse vi è l’ampliamento delle possibilità di trattenimento. Le autorità potranno disporre la permanenza in strutture dedicate nei confronti di persone considerate a rischio di fuga, che non collaborano con le autorità o che rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica.

Il periodo massimo di trattenimento potrà arrivare fino a 24 mesi, con la possibilità di una proroga ulteriore in circostanze eccezionali. Ogni decisione dovrà comunque basarsi su una valutazione individuale del singolo caso.

Accanto al trattenimento, gli Stati membri potranno adottare misure alternative come:

  • obbligo di presentazione periodica alle autorità;
  • residenza in un luogo designato;
  • garanzie finanziarie;
  • monitoraggio elettronico.

L’obiettivo è garantire l’esecuzione effettiva del rimpatrio limitando al tempo stesso il ricorso alla detenzione quando esistono soluzioni alternative ritenute adeguate.

Le misure investigative previste dal regolamento

Il testo attribuisce alle autorità nazionali nuovi strumenti investigativi per accertare l’identità delle persone coinvolte e preparare il rimpatrio.

Tra le attività consentite figurano:

  • perquisizioni personali;
  • controlli in abitazioni e locali pertinenti;
  • sequestro di documenti ed effetti personali;
  • accesso a dispositivi elettronici quando necessario all’identificazione.

Tali attività dovranno comunque essere autorizzate da un’autorità giudiziaria o amministrativa competente e dovranno rispettare le garanzie previste dal diritto europeo e nazionale.

I centri di rimpatrio nei Paesi terzi

La misura che ha suscitato il dibattito più acceso riguarda i cosiddetti return hubs, definiti anche centri di rimpatrio nei Paesi terzi.

Il regolamento consente agli Stati membri di trasferire persone destinatarie di una decisione di rimpatrio verso strutture situate fuori dall’Unione europea, purché il Paese ospitante abbia accettato formalmente tale ruolo attraverso un accordo con uno Stato membro. Restano esclusi da questa possibilità i minori non accompagnati.

Secondo il testo approvato, tali accordi potranno essere conclusi soltanto con Paesi che garantiscano il rispetto:

  • dei diritti umani fondamentali;
  • del diritto internazionale;
  • del principio di non respingimento;
  • delle garanzie previste per le persone soggette a rimpatrio.

Prima dell’attivazione di questi accordi, gli Stati membri dovranno informare la Commissione europea e gli altri Paesi dell’Unione.

Le principali novità in sintesi

Misura Cosa prevede
Ordine di rimpatrio Obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro entro i termini stabiliti
Cooperazione obbligatoria Il migrante deve collaborare con le autorità durante la procedura
Trattenimento Fino a 24 mesi, con possibili proroghe in casi specifici
Misure alternative Monitoraggio elettronico, obbligo di firma, residenza controllata
Misure investigative Perquisizioni e sequestro di dispositivi previa autorizzazione
Centri di rimpatrio Possibilità di trasferimento in strutture situate in Paesi terzi

Il dibattito politico e le critiche

L’approvazione del regolamento ha evidenziato profonde divisioni politiche all’interno del Parlamento europeo. I sostenitori della riforma ritengono che le nuove regole siano necessarie per garantire la credibilità del sistema migratorio europeo e per aumentare il numero dei rimpatri effettivamente eseguiti.

Le forze contrarie, invece, esprimono preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze sui diritti fondamentali, soprattutto per quanto riguarda il trattenimento prolungato e l’utilizzo dei centri di rimpatrio nei Paesi terzi. Il confronto politico è destinato a proseguire anche nella fase di attuazione delle nuove norme.

Cosa succede adesso

Dopo il voto dell’Eurocamera, il regolamento dovrà ricevere l’approvazione formale del Consiglio dell’Unione europea. Successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue e inizierà la sua applicazione progressiva.

Le disposizioni relative ai centri di rimpatrio, alla valutazione dell’età dei minori e alla dimensione esterna dei rimpatri entreranno in vigore immediatamente. Le altre norme diventeranno operative dopo dodici mesi. L’Unione europea punta così a creare un sistema comune di rimpatrio più uniforme, con procedure più rapide e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri.