Monopattini elettrici, da domani è obbligatoria la targa: sanzioni fino a 400 euro e caos nelle Motorizzazioni

Dal 16 maggio 2026 scatta l’obbligo del contrassegno identificativo per i mezzi di proprietà privata. Il 16 luglio toccherà all’assicurazione RC. Ma le associazioni dei consumatori lanciano l’allarme: migliaia di pratiche ancora inevase rischiano di trasformare il debutto della norma in un Far West di multe.

Da domani, sabato 16 maggio 2026, circolare con un monopattino elettrico senza il cosiddetto “targhino” è illegale. Lo impone il nuovo Codice della Strada, che ha introdotto l’obbligo del contrassegno identificativo per tutti i mezzi di micromobilità privata: chi viene fermato sprovvisto rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro. A questa prima scadenza se ne aggiunge un’altra, il 16 luglio, quando entrerà in vigore anche l’obbligo di assicurazione RC. Ma l’avvio della riforma è già segnato da un’ombra: le Motorizzazioni civili di tutta Italia sono in affanno, con migliaia di pratiche ancora inevase e la concreta possibilità che molti cittadini in regola con la domanda si trovino a pagare una multa per colpa dei ritardi burocratici.


Una riforma attesa da anni, un’attuazione travagliata

Il percorso normativo che ha portato al targhino obbligatorio per i monopattini elettrici è lungo e tortuoso. Le radici risalgono alla legge n. 160/2019, poi integrata dalla legge n. 177/2021 di recepimento della Direttiva europea 2118/2021, e infine consolidata con la riforma del Codice della Strada del 2024 (L. 177/2024), che ha reso esplicito l’obbligo assicurativo e di identificazione per questa categoria di veicoli. A completare il quadro sono poi arrivati i decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il primo, del 27 giugno 2025, aveva già definito le norme tecniche sulla forma e la composizione del contrassegno; il secondo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2026, ha finalmente stabilito le modalità digitali per richiedere il “targhino” e ha fissato la scadenza al 16 maggio, concedendo ai cittadini 60 giorni di tempo per adeguarsi.

In Italia si stima che circolino oltre un milione di monopattini elettrici nelle città. L’assenza di qualsiasi sistema di identificazione univoca ha reso sinora molto difficile l’intervento delle forze dell’ordine in caso di incidenti, furti o violazioni del codice stradale. La riforma si propone di colmare questo vuoto, avvicinando i monopattini agli altri veicoli a motore sotto il profilo della tracciabilità e della responsabilità civile.


Che cos’è il “targhino” e come funziona

Il contrassegno identificativo non è una tradizionale targa metallica, bensì un’etichetta adesiva, plastificata e non removibile, prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ogni targhino riporta un codice alfanumerico di sei caratteri ed è associato al codice fiscale del proprietario del mezzo. A differenza delle targhe automobilistiche, il codice è legato alla persona e non al veicolo: in caso di vendita o cambio di monopattino, il proprietario potrà trasferire il contrassegno sul nuovo mezzo seguendo le procedure indicate dal Ministero, senza dover avviare una nuova pratica da capo.

Il contrassegno deve essere applicato in modo visibile sul monopattino, preferibilmente sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo. Ogni codice è univoco: non può essere condiviso tra più mezzi né ceduto a terzi senza rispettare le procedure di trasferimento previste dalla normativa.


Come si richiede: procedura digitale e costi

Tutta la procedura si svolge attraverso il Portale dell’Automobilista, la piattaforma telematica gestita dal Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione Civile. L’accesso richiede l’uso di sistemi di identità digitale: SPID di secondo livello, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o CNS. Anche agenzie di pratiche auto e studi di consulenza possono operare sulla piattaforma per conto dei propri clienti.

Il processo prevede di:

  1. Accedere al Portale dell’Automobilista con le proprie credenziali digitali
  2. Inserire i dati del monopattino elettrico da registrare
  3. Scegliere il punto di ritiro del contrassegno
  4. Effettuare il pagamento tramite PagoPA
  5. Ritirare fisicamente il targhino presso l’ufficio della Motorizzazione Civile scelto

Per i minori tra i 14 e i 18 anni, la richiesta deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Quanto ai costi, il valore nominale del contrassegno è di soli 8,66 euro, ma tra bollo, diritti di motorizzazione e costi di produzione il totale per chi si attiva autonomamente online si aggira intorno ai 30-35 euro. Chi si rivolge a un’agenzia di pratiche auto può invece arrivare a spendere fino a 80 euro. Una differenza che non è passata inosservata: il presidente di Assosharing, Luigi Licchelli, ha sottolineato la sproporzione, evidenziando che le tasse accessorie superano di oltre tre volte il valore nominale del bene, una situazione senza precedenti comparabili in Europa.


Il caos delle Motorizzazioni: migliaia di pratiche inevase

Il vero nodo critico dell’entrata in vigore della norma riguarda i ritardi nella consegna dei contrassegni. A pochi giorni dalla scadenza, le Motorizzazioni civili di tutta Italia hanno registrato un afflusso massiccio di richieste, con gli uffici in evidente difficoltà. Molti utenti hanno segnalato:

  • Difficoltà nel completare la procedura online a causa di problemi tecnici sulla piattaforma
  • Appuntamenti esauriti presso gli uffici della Motorizzazione nelle principali città
  • Ritardi nella consegna fisica del targhino, con pratiche slittate a data successiva al 16 maggio

Particolarmente critica è la situazione del settore sharing: secondo i dati diffusi dal Codacons, circa 15.000 richieste delle società che gestiscono monopattini in condivisione risulterebbero ancora inevase. Questo significa che migliaia di mezzi in sharing potrebbero trovarsi sprovvisti di contrassegno a partire da domani, con il rischio di sanzioni per gli operatori.

Il Codacons ha chiesto formalmente al governo di prorogare la scadenza alla luce dei ritardi generalizzati, avvertendo del rischio di una valanga di ricorsi da parte dei cittadini multati pur avendo presentato domanda nei termini. Anche Federconsumatori ha evidenziato la necessità di esentare dalle sanzioni quanti abbiano già presentato regolare richiesta ma si trovino in attesa della consegna fisica del contrassegno.

Il Portale dell’Automobilista ha risposto invitando chi ha appuntamento dopo il 16 maggio a riprogrammare in una data precedente, precisando che la Motorizzazione sta monitorando continuativamente la disponibilità di appuntamenti e procedendo al progressivo ampliamento dell’offerta. Restano tuttavia aperti i chiarimenti richiesti al Ministero delle Infrastrutture e al Mimit sul trattamento di chi ha già presentato domanda: la ricevuta di richiesta sarà sufficiente a evitare la multa in caso di controllo?


Sanzioni: da 100 a 400 euro, e non solo

Le conseguenze per chi circolava — o dovesse circolare d’ora in avanti — senza targhino sono chiare: multa da 100 a 400 euro. Le forze dell’ordine possono elevare il verbale a partire dalla data odierna. In presenza di altre violazioni del Codice della Strada, le sanzioni si sommano. Nei casi più gravi può scattare anche il fermo del mezzo fino alla regolarizzazione.

La Confarca, la confederazione che raggruppa oltre duemila autoscuole, agenzie nautiche e studi di consulenza, ha precisato che al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni: tutti i proprietari sono tenuti a regolarizzare la propria posizione senza indugio.

Violazione Sanzione minima Sanzione massima Note
Assenza di targhino € 100 € 400 In vigore dal 16 maggio 2026
Assenza di assicurazione RC € 100 € 400 In vigore dal 16 luglio 2026
Circolazione senza casco € 50 € 200 Obbligo già in vigore
Velocità superiore ai limiti € 42 € 173 Limite 20 km/h su strade urbane, 6 km/h in aree pedonali
Circolazione sul marciapiede € 50 € 200 Solo a mano sul marciapiede

Dal 16 luglio l’obbligo di assicurazione RC

La seconda scadenza fondamentale è il 16 luglio 2026, data in cui entrerà in vigore l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutti i monopattini elettrici privati. Originariamente previsto per lo stesso giorno del targhino, l’obbligo assicurativo è stato rinviato di due mesi su richiesta dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), che aveva segnalato problemi tecnici e organizzativi legati alla gestione di un prodotto assicurativo completamente nuovo.

La polizza non sarà semplice da ottenere: per avere validità legale, l’assicurazione dovrà riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che rende impossibile stipulare una copertura senza avere prima il targhino. Viene altresì esclusa la possibilità di coprire il monopattino con una generica polizza RC capofamiglia: la copertura deve essere specifica e nominativa.

Una circolare del Mimit del 24 aprile 2026 ha stabilito un periodo di monitoraggio di due anni per valutare l’andamento effettivo dei costi dei risarcimenti legati ai sinistri causati da monopattini, in modo da costruire successivamente un forfait assicurativo su base nazionale. L’IVASS è incaricata di informare il Ministero ogni sei mesi sull’andamento dei sinistri. Nel frattempo, per i danni causati da monopattini assicurati si applicherà la procedura di risarcimento ordinario prevista dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni: il danneggiato dovrà chiedere il risarcimento direttamente all’impresa assicuratrice del responsabile civile, e non alla propria compagnia.


Lo sharing è escluso dall’obbligo individuale

Chi utilizza monopattini in modalità sharing — i mezzi in condivisione gestiti da operatori privati come Lime, Bird, Dott o Tier — non deve fare nulla personalmente: l’obbligo di registrazione e assicurazione rimane a carico delle società operatrici, esattamente come avviene per i veicoli in car sharing. L’utente noleggia un mezzo già in regola, senza doversi preoccupare di targhino o polizza. Tuttavia, come si è visto, anche le aziende di sharing stanno incontrando difficoltà significative: le migliaia di pratiche ancora inevase rischiano di lasciare fuori circolazione una quota rilevante della flotta condivisa.


Tutte le regole già in vigore: il quadro completo

Il targhino obbligatorio non è che l’ultimo tassello di un processo di regolamentazione avviato negli anni scorsi. Le norme attualmente vigenti per i monopattini elettrici comprendono già una serie di obblighi e divieti:

  • Casco obbligatorio per tutti i conducenti, senza distinzione di età
  • Indicatori di direzione (frecce) obbligatori
  • Doppio freno obbligatorio
  • Limite di velocità di 20 km/h su strade urbane e di 6 km/h nelle aree pedonali
  • Divieto di circolazione sui marciapiedi (il monopattino può essere condotto a mano)
  • Divieto di circolazione in senso contrario al flusso del traffico, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile

I monopattini possono circolare esclusivamente su strade urbane dove il limite di velocità per gli altri veicoli non supera i 50 km/h, nonché su piste ciclabili, corsie ciclabili, percorsi pedonali e ciclabili e in tutte le aree dove è consentita la circolazione delle biciclette. È assolutamente vietata la circolazione su strade extraurbane o su arterie urbane con limite superiore a 50 km/h.

Va segnalato che l’obbligo del casco, introdotto a fine 2024, risulta tuttora largamente disatteso nelle città italiane: un precedente che non depone a favore dell’effettiva applicazione delle nuove norme, e che rende ancora più cruciale il tema dei controlli da parte delle forze dell’ordine.


Il confronto europeo: Italia non è la prima

La regolamentazione italiana non costituisce un caso isolato nel panorama europeo. Paesi come la Germania e la Francia hanno già adottato da tempo normative stringenti sulla micromobilità elettrica. Parigi, in particolare, ha deciso nel 2023 di bandire del tutto i monopattini in sharing dalla città, a seguito di un referendum popolare. In Germania i monopattini sono soggetti a regole simili a quelle italiane, con obbligo di assicurazione e limiti di velocità rigidi. Il decreto del MIT inserisce dunque l’Italia in un gruppo di paesi europei che puntano a una regolamentazione strutturata della micromobilità, in risposta alla crescente diffusione di questi mezzi nei centri urbani e ai rischi per la sicurezza stradale che ne conseguono.


La sfida dei controlli: il vero banco di prova

Aldilà degli adempimenti burocratici, il nodo che le associazioni dei consumatori e le organizzazioni del settore mettono in primo piano è quello dei controlli. Senza una vigilanza sistematica e capillare, il rischio è che la riforma rimanga sulla carta, come già accaduto con il casco. Le forze dell’ordine potranno tecnicamente elevare verbali a partire da domani, ma l’applicazione uniforme della norma dipenderà dalla capacità operativa degli agenti e dalla volontà politica di fare della micromobilità urbana una priorità di sicurezza stradale. Il sistema del targhino, con la sua piattaforma digitale centralizzata, fornisce in teoria uno strumento potente per l’identificazione rapida dei mezzi: sta ora alle istituzioni trasformarlo in un deterrente reale.